Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2014 Allegato


ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

CategoriaRiferimento normativo internoCosa cambia per il cittadino/impresa
Domanda alla P.A.1) Articolo 15, comma 1: delega alla Banca d'Italia per la disciplina del procedimento di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 111, t.u.b.Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, prevede una disciplina speciale per il c.d. “microcredito”.
L'articolo 111 è una norma che abilita all'esercizio di questa peculiare categoria di finanziamenti anche soggetti diversi dagli intermediari finanziari disciplinati dall'articolo 106 del citato testo unico.
L'esercizio del microcredito è riservato ai soggetti iscritti ad apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia in presenza di determinati requisiti.
Il Regolamento specifica i requisiti per l'iscrizione all'elenco ma il relativo procedimento sarà disciplinato dalla Banca d'Italia che, ai sensi dell'articolo 113, t.u.b., tiene l'elenco.
L'esercizio del microcredito sociale può essere svolto anche senza iscrizione all'elenco dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, alle condizioni specificate nel medesimo articolo.
Comunicazione o dichiarazione alla P.A1) Articolo 15, comma 1: delega alla Banca d'Italia per la disciplina della comunicazione da parte degli operatori di microcredito di dati e notizie; l'onere è già previsto dall'articolo 113, comma 1, t.u.b.Il Regolamento delega la Banca d'Italia per la disciplina del potere, riconosciuto all'Autorità dall’articolo 113, comma 1, t.u.b., di richiedere dati, notizie, atti e documenti.
Il Regolamento specifica i requisiti di onorabilità e professionalità dei partecipanti al capitale, di coloro che svolgono le funzioni di amministrazione e controllo nonché le situazioni impeditive rilevanti. Il regolamento disciplina altresì il procedimento di valutazione da parte della Banca d'Italia dell'estraneità del soggetto interessato ai fatti che costituiscono situazioni impeditive.
2) Articolo 8, comma 4: comunicazione alla Banca d'Italia della decadenza dalla carica di componente degli organi di amministrazione e controllo per difetto dei requisiti di onorabilità o professionalità.
3) Articolo 9, comma 2: comunicazione alla Banca d'Italia delle situazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) e degli elementi idonei a dimostrare l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione.
Documentazione da conservareN. A.Il Regolamento non prevede specifici obblighi di conservazione. Obblighi del genere potrebbero discendere dalla normativa di attuazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 15, comma 1, in ordine all'esercizio dei poteri di controllo ad essa riconosciuti dall'articolo 113, comma 1, t.u.b.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2014 Allegato"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti