GESTIONE DELL'ELENCO E ORGANISMO PER LA GESTIONE DELL'ELENCO1. La Banca d'Italia disciplina modalità, termini e procedure con riferimento a:
a) l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., ivi inclusa la dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore del micro credito;
b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di microcredito con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti concessi e alla tipologia di servizi ausiliari prestati.
2. I riferimenti contenuti nel presente regolamento alla Banca d'Italia devono intendersi all'Organismo previsto dall'articolo 113, t.u.b., quando questo - una volta costituito - abbia iniziato ad operare.