Decreto Legislativo del 2020 numero 147 art. 37


MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA, TITOLO X, CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

1. All'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.».
(Il presente comma entra in vigore il 20 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1, del presente provvedimento)
2. All'articolo 357, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;».
(Il presente comma entra in vigore il 20 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1, del presente provvedimento)
3. All'articolo 358, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo la parola «personale», è inserita la seguente: «, efficiente»;
b) alla lettera c), le parole «e di turnazione» sono sostituite dalle seguenti: «e di rotazione» e, dopo le parole «nell'assegnazione degli incarichi,» sono inserite le seguenti: «anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente,».
(Comma cosi corretto da Comunicato 20 novembre 2020, pubblicato nella G.U. 20 novembre 2020, n. 289)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2020 numero 147 art. 37"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti