Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 7-bis


ESPRESSIONI DI IDENTITA' CULTURALE COLLETTIVA
1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.
(Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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