Decreto Legislativo del 2004 numero 42 art. 11


COSE OGGETTO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI TUTELA (Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
(Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
(Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156)
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;
(Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e, successivamente, dall'art. 1, comma 175, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124)
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;
(Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
(Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
(Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
(Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 7), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.
(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 8), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62)

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