Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 42


abrogato EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
[1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario.
2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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