Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 100


abrogato BIGLIETTO D'INGRESSO
[1. L'accesso ai luoghi indicati nell'articolo 99, comma 1, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.
2. Sono stabiliti dal regolamento:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, di distribuzione, di vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;
d) la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché all'espropriazione e all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato a norma del presente comma.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 100"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti