Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 85


SEZIONE II Gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli (DEPOSITO ACCENTRATO)

1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da 83-ter a 83-undecies.
(Comma così modificato dal comma 13 dell’art. 2, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91)
2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito può essere effettuato direttamente dall'emittente.
3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. La società di gestione accentrata è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento dei servizi previsto dall'articolo 81, comma 2, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari.
(L’originario Titolo II, comprendente gli articoli da 80 a 90 – già modificato dall’art. 9.61, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, dall’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dall’art. 11, D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 14, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 - è stato così sostituito con l’attuale Titolo II, comprendente gli articoli da 79-quater a 90, dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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