Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 64


ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE (Rubrica così modificata dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

01. La Consob, con proprio regolamento, individua gli adempimenti informativi delle società di gestione nei propri confronti, nonchè, avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori e in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i requisiti generali di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati.
(Comma così premesso dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
1. La società di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del rispetto del regolamento;
(Lettera così modificata dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;
(Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62)
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonchè delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finchè non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonchè per l'ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni;
(Lettera così modificata prima dall'art. 14, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi dal comma 7 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
e) [provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114];
(Lettera soppressa dal comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195)
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB.
1-bis. La CONSOB:
a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1;
(Lettera così modificata dal comma 7 dell'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)
b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.
(Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262)
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato.
(Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262)
1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'articolo 67, comma 1, la Consob:
a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del comma 1-bis, lettera c), e ne informa le autorità competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione è ammesso a negoziazione;
b) informa le autorità competenti degli altri Stati membri della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla società di gestione ai sensi del comma 1, lettera c).
(Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 4 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonchè di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
(Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 4 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
1-sexies. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri.
(Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 4 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)

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