Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 61


MERCATI REGOLAMENTATI DI STRUMENTI FINANZIARI

1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione).
2. La CONSOB determina con regolamento:
a) le risorse finanziarie delle società di gestione;
(Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'articolo 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla CONSOB.
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.
(Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5.
(Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
6-bis. La Consob disciplina con regolamento:
a) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;
b) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento;
c) contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identità delle persone che possiedono una partecipazione rilevante.
(Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonchè di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
(Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 6-bis.
(Comma così modificato dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.
8-bis. Entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della società di gestione, la Consob può opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento è adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'Autorità competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati.
(Comma aggiunto dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonchè di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
(Comma aggiunto dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e 158.
(Comma così modificato prima dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 11, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164)
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

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