Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 58


SUCCURSALI DI IMPRESE DI INVESTIMENTO ESTERE

1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una società di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.
(Comma così sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274)
2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.

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