Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 54


SOSPENSIONE DELL'OFFERTA DI QUOTE OICR ESTERI

1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICR esteri delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli OICR.

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