Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 38


BANCA DEPOSITARIA

1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo;
(Le attuali lettere a) ed a-bis) così sostituiscono l'originaria lettera a), ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274)
a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo;
(Le attuali lettere a) ed a-bis) così sostituiscono l'originaria lettera a), ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274)
b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;
c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subìto in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di subdeposito dei beni del fondo.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.

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