Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 194


DELEGHE DI VOTO

[1. Chiunque effettua o dà incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi dell'articolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli 139 e 141 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria euro 25.822 a euro 516.456].
(Comma abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)
2. Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila.
(Comma prima modificato dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)
2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4.
(Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27)

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