Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 191


OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA

1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di duemilioni di euro.
2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonchè l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
4. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(Articolo prima modificato dagli artt. 14 e 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51)

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