Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 185


MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
(Il presente titolo I-bis, comprendente gli articoli da 180 a 187-quaterdecies, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-bis, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. 18 aprile 2005, n. 62)
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
(Comma aggiunto dal comma 18 dell’art. 1, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 185"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti