Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 177


abrogato ILLECITI RAPPORTI PATRIMONIALI CON LA SOCIETÀ ASSOGGETTATA A REVISIONE

[1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.]
(Articolo abrogato dal comma 21 dell’art. 40, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

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