Decreto Legislativo del 1998 numero 58 art. 111


DIRITTO DI ACQUISTO

1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse più categorie di titoli, il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.
(Comma prima sostituito dal comma 7 dell’art. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229 e poi così modificato dal comma 6 dell’art. 2, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146)
2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dell'articolo 108, commi 3, 4 e 5.
(Comma così sostituito dal comma 7 dell’art. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229)
3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.

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