Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 9-ter


DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DELLE DISPONIBILITÀ RESIDUE ALLA CHIUSURA DELLE CONTABILITÀ SPECIALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E TRASFERITE ALLE REGIONI

1. Al fine di favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all’ articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall’ articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell’esercizio 2017. Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 791, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)

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