Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 7


VALORIZZAZIONE DEI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO - CIS

1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 «Investimenti territoriali integrati», regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera g), del comma 703, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dalla lettera f-ter), del comma 2, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)
1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata “Capitale europea della cultura 2019”, su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)

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