Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 3-bis


CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI PER L’ACCELERAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E INNOVAZIONE A FAVORE DELLE AREE DEL MEZZOGIORNO

1. I Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l’attuazione e l’impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.
2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi. All’interno del piano di azione triennale è inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del piano di azione. Il piano di azione triennale è redatto secondo indirizzi definiti con linee guida adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate periodicamente.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i CTN presentano il piano di azione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. La sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo Ministero l’aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla relazione annuale sull’attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare un’adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull’attività svolta e della rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo, nonché di rendere più efficace l’attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, le parole: «all’uno per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al cinque per cento».
4. All’esito dell’approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun CTN può essere disposta un’assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Non possono accedere all’assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l’approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti dell’approvazione della relazione annuale sulla attività svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.
5. Per l’anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l’avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per l’anno 2017, a valere sul FIRST di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1610 del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
(Articolo inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)

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