Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 16-octies


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1, COMMA 665, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,» e dopo le parole: «al rimborso di quanto indebitamente versato,» sono inserite le seguenti: «nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma,»;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma»;
c) il quarto periodo è soppresso.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)

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