Costituzione Italiana art. 30


1. E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
2. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
3. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
4. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

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