Figli (successione legittima)



Il primo gruppo dei successibili, nella più ampia categoria dei parenti, è costituito dai figli (non più distinguibili tra legittimi, naturali e legittimati) ed adottivi nota1. I figli, tra i quali vanno contemplati anche quelli solamente concepiti al tempo dell'apertura della successione (art. 462 cod.civ. ), senza che vi siano distinzioni per ragioni di sesso, di primogenitura o per il fatto di essere nati da diverso matrimonio del comune genitore, succedono al padre ed alla madre in parti uguali tra loro (art. 566 cod.civ.). Ciò costituiva attuazione da parte del legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975 del fondamentale principio costituzionale in materia familiare della equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 30 Cost.), equiparazione completata con la riforma della filiazione di cui al d.lgs. 154/2013. Allo stesso modo gli adottivi sono equiparati ai figli (art. 567, I comma, cod.civ.) e pertanto concorrono con questi in egual misura.

Ne segue che la categoria dei successibili in parola comprendeva (fino alla riforma operata dalla legge 2012/219 ed attuata con d.lgs. 154/2013):
a) i figli legittimi, cioè quelli nati in costanza di matrimonio nota2 ;
b) i figli naturali, ormai completamente equiparati (art. 566 cod.civ. ) ai figli legittimi quanto a diritti successori (senza neppure l'eccezione del diritto di commutazione a favore di questi ultimi, venuta meno con l'abrogazione della relativa normativa). Per naturali si intendevano i figli che fossero stati riconosciuti dal genitore quando il riconoscimento fosse stato ammesso, nonchè il figlio che fosse stato dichiarato tale con sentenza del giudice nota3. Secondo l'opinione dominante tale provvedimento assumeva effetto retroattivo al momento della nascita, sulla base del principio fondamentale per cui tutti gli effetti del riconoscimento valgono ex tunc nota4. Va detto che la qualità di figlio naturale non doveva contrastare con uno stato di filiazione legittima divergente. In tale ultima ipotesi quest'ultimo non poteva che venir meno una volta che fosse passata in giudicato la pronunzia di disconoscimento della paternità (Cass. Civ., Sez. II, 15990/13);
c) i figli legittimati, che in ogni caso erano equiparati ai figli legittimi (art. 567 cod.civ.). Erano tali i figli legittimati per susseguente matrimonio dei genitori naturali o per provvedimento del giudice nota5.
Come detto, più non è possibile parlare di tali distinzioni all'esito dell'entrata in vigore della legge 2012 n.219, che ha perfettamente equiparato la situazione dei discendenti, eliminando pure il diritto di commutazione. Alla stregua del novellato art.315 cod.civ. tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, non potendosi conseguentemente più discernere tra figli legittimi, naturali o legittimati.
Sulla scorta di ciò, è stato rilevato come la legittimazione passiva in ordine all'azione per la dichiarazione di paternità sono, ai sensi dell'art. 276 cod.civ., in caso di morte del presunto genitore, unicamente i suoi eredi e non anche gli eredi dei suoi eredi (Cass. Civ., Sez. 10783/2014).

d) gli adottivi. A tal proposito va rilevato come l'art. 567 cod.civ. , rimasto immutato dopo la riforma del diritto di famiglia, ma modificato con la riforma della filiazione, equiparava ai figli legittimi i figli adottivi, aggiungendo che questi ultimi erano estranei alla successione dei parenti dell'adottante. Il sistema delle adozioni è stato tuttavia modificato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184. E' stata completamente distinta l'adozione dei minorenni (e cioè dei minori in stato di bisogno che vengono adottati da una coppia di coniugi non separati, la quale comporta ex art. 27 l.cit. l'acquisto da parte dell'adottato dello status di figlio legittimo degli adottanti) dalla adozione dei maggiorenni. Quest'ultima è rimasta quella prevista dal codice, cui è equiparata, quanto a regolamentazione ed effetti, l'adozione dei minori nei casi particolari (cioè in quei casi in cui mancano i requisiti di legge per l'adozione dei minore). Ne segue che, mentre per i minori adottati ai sensi della nuova legge si può ritenere che l'equiparazione sia completa, dovendo gli stessi essere considerati a tutti gli effetti (quindi anche a fini successori) figli, la portata dell'art. 567 cod.civ., con la limitazione di cui al II comma, persiste unicamente per l'adozione dei maggiorenni oltre che a speciali ipotesi di adozione dei minori.

Note

nota1

Cfr. Cirillo, La successione dei discendenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Milano, 1994, pp. 596 e ss.; Tamburrino, La filiazione, in Giur. Sist. dir. civ. e comm. diretta da Bigiavi, Torino, 1984, p.1332; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano 2002, pp. 340 e ss.; Azzariti-Iannacone, Successione dei legittimari e successione dei legittimi, in Giur.sist.dir.civ. diretta da Bigiavi, Torino, 2000, pp. 393 e ss..
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nota2

Vengono in rilievo a tal proposito le presunzioni di nascita di cui agli art. 231 e ss. cod.civ. . In argomento, si veda Tamburrino, op.cit., pp.18 e ss.. Il Codice del 1942 non ha riprodotto la disposizione del Codice del 1865 relativamente alla successione degli ulteriori discendenti. Ciò è stato ritenuto inutile, stante l'ampio concetto di rappresentazione.
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nota3

La dichiarazione giudiziale non è più ristretta ai casi previsti dall'art. 269 cod.civ. , ma è ammessa in tutti i casi in cui può aversi il riconoscimento volontario. In tal senso, si veda Tamburrino, op.cit ..
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nota4

Si ritiene che il figlio abbia diritto di venire all'eredità sia che la successione del genitore si apra durante il giudizio dell'accertamento della filiazione, sia che sia stata pronunciata sentenza in conseguenza di una domanda proposta contro gli eredi dopo la morte del genitore ai sensi dell'art. 276 cod.civ. (Mengoni, Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p. 60). Il principio della retroattività è affermato anche dalla giurisprudenza: Cass.Civ. Sez.I, 1196/61 e Cass.Civ. Sez.II, 2782/78 .
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nota5

Cfr. Trimarchi, voce Legittimazione dei figli naturali, in Enc. Dir., p.103.
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Bibliografia

  • AZZARITI-IANNACONE, Successione dei legittimari e successione dei legittimi, Torino, Giur.sist.dir.civ. Bigiavi, 2000
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CIRILLO, La successione dei discendenti, Milano, Successioni e donazioni a cura di Rescigno, 1994
  • MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000
  • TAMBURRINO, La filiazione, Torino, Giur.sist.civ. e comm.dir. da Bigiavi, 1984
  • TRIMARCHI, Legittimazione dei figli naturali, Enc. dir.

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