Costituzione Italiana art. 10


1. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
2. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
3. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
4. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
(La L. Cost. 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 non si applica ai delitti di genocidio)

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