All'esito della riforma della filiazione,
la categoria dei figli naturali riconosciuti non esiste più. Essa era caratterizzata dal fatto che tutti i figli in essa compresi succedessero insieme e nella stessa misura
essendo tutti equiparati nei diritti successori ai figli legittimi. Unica forma di "preferenza" riconosciuta dal nostro ordinamento a favore della famiglia legittima era rappresentata, prima del 7 febbraio 2014, data di entrata in vigore della riforma della filiazione, dal
diritto di commutazione spettante ai figli legittimi nei confronti di quelli naturali. La facoltà di commutazione (il cui esercizio produceva l'effetto di rendere i figli naturali estranei alla comunione ereditaria) costituiva infatti un'eccezione rispetto alla parificazione della situazione successoria dei figli naturali rispetto a quelli legittimi che pareva potersi dire fondata sul dettato costituzionale e cioè sul riferimento di cui all'art.
30 Cost. ai diritti dei componenti della famiglia.
Stabiliva il III comma dell'art.
537 cod.civ., richiamato dall'art.
566 cod. civ. in tema di successioni legittime, che "i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali".
La norma è stata abrogata dall’art. 71, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,
a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013.
Dunque il diritto di commutazione non esiste più, come pure non ha più modo di porsi la differenza tra figlio legittimo e figlio naturale.Analizziamo comunque l'istituto in relazione alla pregressa valenza dello stesso.
Il diritto di commutazione consisteva per l'appunto nella possibilità, concessa ai figli legittimi, di soddisfare, in denaro o in beni immobili ereditari, la quota spettante ai secondi, rendendoli in questo modo estranei alla comunione ereditaria. Tale situazione soggettiva attiva spettava sia nell'ambito della successione legittima, sia di quella necessaria, a testimonianza di un principio indisponibile e fondante del nostro sistema successorio.
Quale natura giuridica possedeva il potere di commutazione? Non v'era al riguardo identità di vedute. Secondo l'opinione preferibile si sarebbe trattato di un
diritto potestativo, sia pure con la precisazione secondo la quale l'esercizio dello stesso sarebbe stato infrenato dal controllo giudiziario relativo all'aspetto quantitativo
nota1. V'era tuttavia chi osservò come sarebbe venuto in esame "un diritto che ha come contenuto esclusivo la pretesa ad un comportamento altrui: al comportamento meramente omissivo di non opposizione"
nota2.
L'esercizio del diritto di commutazione si operava per il tramite di un
negozio unilaterale (la dichiarazione di scelta) che possiede
natura recettizia, dovendo essere comunicato ai figli naturali, contenendo la specificazione dei beni immobili ovvero della somma di denaro che ne sostanzia l'oggetto.
Esamineremo di seguito gli aspetti legati alla titolarità del diritto in questione nonchè gli effetti del suo esercizio ed il peculiare
istituto dell'opposizione, consistente nel potere spettante ai figli naturali nei cui confronti sia stato esercitato il diritto di commutazione, di introdurre una forma di controllo a protezione dei propri diritti.
Note
nota1
Mengoni,
Successione legittima, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.71.
top1nota2
Cfr. Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p.131.
top2Bibliografia
- CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979
- MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000