Costituzione Italiana art. 15


1. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
2. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell' Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Costituzione Italiana art. 15"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti