Facoltà di commutazione: titolarità



La Riforma della filiazione ha cancellato ogni distinzione tra figli naturali e figli legittimi e, conseguentemente, anche il diritto di commutazione già spettante a questi ultimi. Così l’art. 71, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013 ha abrogato il III comma dell'art.537 cod.civ., (che era richiamato dal previgente testo dell'art. 566 cod. civ. in materia di successioni legittime). Ai sensi della predetta disposizione i figli legittimi vantavano il diritto di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali i quali a ciò non si oppongano.

Il diritto in questione apparteneva unicamente ai figli legittimi e non anche al coniuge. Ci si domandava se la commutazione dovesse necessariamente essere esercitata o meno da tutti i figli legittimi nei confronti di tutti i figli naturali e se, inversamente, uno soltanto tra più figli naturali potesse proporre efficacemente opposizione. Al riguardo gli interpreti concordavano sul fatto che il diritto di commutazione dovesse essere esercitato da tutti i figli legittimi. Esso si palesava dal lato attivo come indivisibile nota1. Quanto al lato passivo prevaleva analoga regola (vale a dire l'indivisibilità), di modo che pareva congruo concludere che l'opposizione di uno soltanto dei figli naturali sospendesse l'efficacia della commutazione nei confronti di tutti gli altri figli naturali nota2.
La questione della legittimità della norma in esame con riferimento ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 30 Cost., già sollevata prima della riforma del 2012, era stata risolta in senso affermativo dal Giudice delle Leggi (Corte Cost., 335/09). La Corte aveva rilevato, più specificamente, come dovesse essere esclusa la violazione del principio di eguaglianza tra figli naturali e figli legittimi sulla scorta della salvaguardia, assicurata dall'aspetto quantitativo della corresponsione della somma di denaro invece della porzione materiale dei beni ereditari.

Note

nota1

Mengoni, Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.78 il quale rileva come l'indivisibilità attenesse anche all'aspetto oggettivo, relativo cioè alla combinazione delle modalità di soddisfacimento dei diritti spettanti ai figli naturali. Non avrebbe potuto pertanto procedersi all'effettuazione della commutazione per parte in denaro, per altra parte con immobili ereditari; Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2006, pp.134 e ss.).
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nota

nota2

Secondo il Mengoni tuttavia sarebbe residuata la possibilità di operare la commutazione in denaro nei confronti dei figli naturali che non si fossero opposti, dovendo la regola dell'indivisibilità essere posta in relazione alla natura dei diritti ereditari in gioco. Infatti nell'ipotesi in cui la commutazione avesse avuto ad oggetto immobili ereditari, il figlio naturale estromesso non avrebbe potuto trascrivere l'assegnazione ex art. 2646 cod.civ. se non sulla base di un titolo opponibile a tutti i coeredi rimasti in comunione (Mengoni, Successione op.cit.).
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Bibliografia

  • BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2006
  • MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000

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