Corte cost. del 2008 numero 160 (20/05/2008)


La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della l. n. 1138/1970, Nuove norme in materia di enfiteusi, nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 (data di entrata in vigore del codice civile), non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. La diversità di trattamento che risulta nelle regole di determinazione del capitale di affrancazione per le enfiteusi urbane anteriori al 28 ottobre 1941 non trova dunque ragionevole giustificazione, ed è, perciò, in contrasto con gli att. 3 e 42, commi II e III, della Costituzione.

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