Corte cost. del 1999 numero 156 (10/05/1999)


La conformità a Costituzione del "diritto vivente" formatosi in tema di responsabilità civile della p.a. per danni derivati da difetto di manutenzione delle strade pubbliche (e in particolare del principio secondo cui tale difetto assume rilievo, nei rapporti con i privati unicamente quando la p.a. non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi in violazione del principio fondamentale del neminem laedere, così superando il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità fissato dall'art. 2043 c.c.), comporta che non è fondata - in riferimento agli art. 3, 24, 97 cost. - la q.l.c. dell'art. 2051 c.c., sollevata sotto il profilo della sua non applicabilità anche alla p.a. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini; dell'art. 2043 c.c., sollevata sotto il profilo della limitazione della responsabilità della p.a. per inerzia colposa nella manutenzione dei beni suddetti solo alla presenza di una situazione d'"insidia" stradale; dell'art. 1227, comma 1, c.c. sollevata sotto il profilo dell'esclusione, in presenza di un'"insidia", dell'accertamento del concorso di colpa del danneggiato e del responsabile.

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