Corte cost. del 1997 numero 143 (23/05/1997)


Si dichiara I' illegittimità costituzionale dell' art. 1, primo e quarto comma, della l. 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l' affrancazione delle stesse venga periodicamente aggiornato mediante l' applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica, in quanto la diversità di trattamento che risulta rispetto alle enfiteusi costituite successivamente alla data che segna il discrimine non trova alcuna ragionevole giustificazione, ancorché il divario tra il capitale di affrancazione e la realtà economica risulti addirittura più accentuato per le enfiteusi costituite in epoca remota.

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