Corte cost. del 1996 numero 118 (18/04/1996)


Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 32 cost. e per contrasto con la sentenza della C. cost. n. 307 del 1990, gli art. 2 comma 2 e 3, comma 7 l. 25 febbraio 1992 n. 210 - recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati" - nella parte in cui escludono, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prescrizione determinata a norma della legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 c.c. - ad un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.
Sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 32 cost. e per contraddizione rispetto alla sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1990 - gli art. 2 comma 2, e 3 comma 7 l. 25 febbraio 1992 n. 210, nella parte in cui escludono, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto (fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 c.c.) a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione antipoliomielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.

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