Corte cost. del 1990 numero 139 (26/03/1990)


L'art. 5 comma 1 d.P.R. 6 settembre 1989 n. 322, il quale va interpretato nel senso che è fatto obbligo alle regioni ed alle provincie autonome di istituire un ufficio statistico nell'ambito delle proprie amministrazioni, pone una limitazione al potere di organizzazione di uffici statistici, implicito nelle varie competenze materiali attribuite ai soggetti pubblici, che ' giustificato dall'interesse nazionale all'istituzione di un sistema statistico integrato e interconnesso su base nazionale; pertanto, il citato art. 5 comma 1 d.P.R. n. 332 non è incostituzionale per violazione delle competenze attribuite alla regione Trentino-Alto Adige ed alle provincie autonome dell'Alto Adige dagli art. 4, 5, 8, 9 e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, nonché 13-16 l. 11 marzo 1972 n. 118.

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