Corte cost. del 1988 numero 311 (10/03/1988)


Non è fondata- in riferimento agli art. 3, 24, 29 e 42 cost.- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, comma 1, cod.civ., che, in materia di comunione legale dei beni tra i coniugi, deroga alla regola generale della nullità degli atti dispositivi sui beni immobili o sui beni mobili compresi nell'elenco di cui all'art. 2683 cod.civ. posti in essere da un comproprietario senza la partecipazione dell'altro, sancendone la semplice annullabilità.

Non è fondata- in riferimento all'art. 24 cost.- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, comma 2, cod.civ., il quale prescrive che l'azione di annullamento dell'atto dispositivo posto in essere da un coniuge senza il consenso dell'altro, su beni immobili o beni mobili compresi nell'elenco di cui all'art. 2683 cod.civ., debba essere esercitato in ogni caso nel termine breve di prescrizione di un anno dalla trascrizione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Corte cost. del 1988 numero 311 (10/03/1988)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti