Corte cost. del 1975 numero 8 (16/01/1975)


Non è fondata - in riferimento agli art. 3 comma 1 e 24 comma 2 cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310 comma 1 cod.civ., nella parte in cui dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori anche se questi ultimi non siano a conoscenza delle pretese creditorie e dei detti atti interruttivi.

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