Cass. civile, sez. I del 1992 numero 4260 (07/04/1992)


La disposizione dell' art. 1153 cod. civ. - sull' acquisto della proprietà in forza di possesso di buona fede di beni mobili, conseguito in esecuzione di atto astrattamente idoneo all' effetto traslativo - non opera con riguardo a cose di interesse artistico e storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti diversi dallo Stato o da altri enti o istituti pubblici (nella specie, la Diocesi di San Sepolcro) e soggette a norma del combinato disposto degli artt. 26 e 28 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 al regime dell' inalienabilità senza previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione e della prelazione statale nell' acquisto di esse, in quanto si tratta di beni per i quali è espressamente vietata (art. 32) all' alienante "la traditio" in pendenza del termine per i detti adempimenti, mentre la consegna della cosa, per potere produrre gli effetti di cui al citato art. 1153, deve essere non vietata dalla legge per motivi d' interesse generale.

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