Cass. civile, sez. III del 1978 numero 4596 (13/10/1978)


Se uno dei condebitori solidali compie un atto pregiudizievole per gli altri condebitori, gli effetti di tale atto non si comunicano a loro, mentre normalmente si estendono gli effetti di quelli favorevoli. Quindi, la confessione del debito nuoce solo a chi l'ha fatta e non ha effetto riguardo agli altri condebitori in solido.

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