Riconoscimento del debito nelle obbligazioni solidali




Ai sensi dell'art. 1309 cod. civ. il riconoscimento del debito da parte di uno dei debitori non ha effetto in danno degli altri condebitori. Tuttavia è stato stabilito che il riconoscimento del debito effettuato dall'amministratore di una società, ancorchè di fatto, debba estendere la propria portata anche a quest'ultima nonchè ai soci della stessa (Cass. Civ. Sez.I, 9917/05 ).

All'inverso, per quanto attiene alla solidarietà attiva, il riconoscimento del debito da parte del debitore giova anche a tutti gli altri creditori solidali (art. 1309 cod. civ. ).

La regola è quella dell'estensione degli effetti favorevoli (per i creditori solidali, potendosi d'altronde osservare che nella solidarietà attiva il debitore è unico e non v'è per costui pregiudizio alcuno in esito all'estensione in discorso) e della inestensibilità di quelli sfavorevoli (per i debitori solidali).

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