Giuramento nelle obbligazioni solidali



Anche l'ipotesi del giuramento, avente ad oggetto l'esistenza di un'obbligazione solidale (non già sul carattere solidale del vincolo, ciò che implicherebbe una valutazione giuridica estranea al tema del giuramento, come d'altronde si può dire anche per la confessione) segue il principio dell'estensibilità agli altri condebitori dei soli effetti favorevoli e non di quelli pregiudizievoli.

L'art. 1305 cod.civ. dispone infatti che il giuramento sul debito, (non sul vincolo solidale) deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce i seguenti effetti nota1 :

  1. il giuramento che il creditore o il debitore si sia rifiutato di prestare, ovvero che sia prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova rispettivamente agli altri condebitori o concreditori;
  2. il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, pregiudica soltanto la posizione di chi lo ha deferito o di colui al quale è stato deferito.

Queste regole postulano ovviamente che il giuramento non sia stato deferito congiuntamente nello stesso giudizio a ciascun soggetto tra quelli avvinti da solidarietà perché in questa ipotesi ciascun rapporto manifesta la propria autonomia (Cass. Civ. Sez. II, 1511/76 ).

Per quanto concerne la solidarietà attiva tutti i creditori solidali godono dei vantaggi, ma non subiscono pregiudizi dal giuramento al quale essi siano rimasti estranei.

L'ulteriore presupposto per l'estensione degli effetti favorevoli è che il giuramento sia prestato o ricusato relativamente a fatti riguardanti il contenuto di tutti i rapporti solidali; nel caso contrario vige la regola della non estensione degli effetti personali (Cass. Civ. Sez. Unite, 3111/82 ).

Note

nota1

Sul punto si veda Rubino, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni indivisibili e indivisibili, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca (artt.1285-1320), Bologna-Roma, 1968, p.284. top1

Bibliografia

  • RUBINO, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. Scialoja - Branca, 1963


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