Gli artt.
1304 ,
1305 ,
1306 e
1309 cod.civ. assumono in considerazione l'efficienza sul vincolo solidale di
alcune fattispecie con funzione dispositiva e di prevalente accertamento, quali la transazione, il giuramento, la emanazione di una pronunzia giudiziale, la ricognizione del debito.
Quando tali atti riguardanti l'obbligazione solidale siano posti in essere da un debitore solidale o compiuti nei confronti di un creditore solidale, estendono i propri effetti anche nei confronti di tutti gli altri condebitori o concreditori, a meno che essi non si riferiscano in via esclusiva ad un singolo debitore o creditore.
Le fattispecie in esame, a differenza di quanto si può osservare per gli atti modificativi, dei quali è possibile limitare l'efficacia al singolo debitore o creditore, consentono l'adesione degli altri interessati, ad eccezione dell'ipotesi in cui il contenuto
latu sensu eliminativo della situazione di incertezza (sia esso riconducibile ad una
res dubia ovvero ad una
res litigiosa) possa dirsi estraneo alle posizioni di taluno dei soggetti coinvolti nel vincolo solidale.