Cass. civile, sez. II del 2018 numero 29894 (20/11/2018)



La dichiarazione richiesta dall’art. 19, comma 14, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. In legge 30 luglio 2010, n. 122, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali, questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali.
Gli atti privi della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali sono affetti da nullità ai sensi dell’art. 28 della legge notarile e non possono essere, pertanto, ricevuti dal notaio. Sono però atti che, alla luce del nuovo comma 1-ter dell’art. 29 della legge 52/1985, possono essere oggetto di conferma, conferma condizionata alla circostanza che la mancanza della dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali non fosse dipesa dalla sostanziale difformità allo stato di fatto rispetto ai dati catastali, ma un difetto formale del titolo. In presenza della conferma si ha il recupero dell’atto nullo, con la sanatoria della nullità, con la conseguenza – come si è sottolineato in dottrina – del venir meno, ex post, della responsabilità disciplinare del notaio. Affinché, però, tale responsabilità venga meno occorre che, già nel procedimento disciplinare o comunque davanti al giudice, il notaio dia prova che sia stato posto in essere l’atto di conferma sia che al momento del compimento dell’atto nullo sussisteva la conformità allo stato di fatto dei dati catastali. Ché altrimenti, se si escludesse la responsabilità del notaio in mancanza di effettiva conferma e quindi di sanatoria della nullità dell’atto, si avrebbe la conseguenza di avere un atto nullo, privo di effetti, e, malgrado ciò, si sancirebbe l’irresponsabilità del notaio.

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