Codice di Procedura Civile art. 82


PATROCINIO

1. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100.
(Comma così modificato dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 13, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 come modificata dalla legge di conversione n. 17 del 17 febbraio 2012)
2. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
3. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti [al pretore,] al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
(Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 61, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51)
(Articolo così sostituito, a far data dal 1 maggio 1995, dall'art. 20, L. 21 novembre 1991, n. 374)

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