Codice di Procedura Civile art. 771


PERSONE CHE HANNO DIRITTO DI ASSISTERE ALL'INVENTARIO

1. Hanno diritto di assistere alla formazione dell' inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l' esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

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