Codice di Procedura Civile art. 52


RICUSAZIONE DEL GIUDICE
1. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
2. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell' udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell' inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
3. La ricusazione sospende il processo.

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