Codice di Procedura Civile art. 277


PRONUNCIA SUL MERITO
1. Il Collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.
2. Tuttavia il Collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell' art. 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un' ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

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