Specie di revoca (testamento)



E' possibile distinguere, sulla scorta del diritto positivo, in base a quanto emerge dalla disamina della sezione V del capo V del libro II del codice civile, dedicato appunto alla revocazione delle disposizioni testamentarie, tre ipotesi di revoca del testamento. Viene in considerazione all'art. 680 cod.civ. la revoca espressa (e la relativa revocazione, vale a dire la revoca della revoca: art. 681 cod.civ. ). La revoca tacita è invece disciplinata dagli artt. 682 , 684 , 685 , 686 cod.civ. . Infine la legge si occupa dalla revocazione per sopravvenienza di figli (art. 687 cod.civ.) nota1.

Revoca espressa e revoca tacita possono essere qualificate fra gli atti giuridici (dalla natura non sempre negoziale, come avremo modo di verificare). La revocazione per sopravvenienza di figli opera invece ipso jure, pur sortendo effetti eliminativi del tutto analoghi.

Come appare evidente i casi di revoca sono variegati: occorre tuttavia riferire del novero tassativo di essi. Non pare pertanto configurabile darsi revoca al di fuori delle ipotesi previste. E' stato così escluso che la separazione personale dei coniugi che abbia avuto luogo successivamente al perfezionamento del testamento a favore del coniuge superstite al quale sia stata addebitata la colpa della separazione (ossia a favore di un soggetto che pure viene escluso dalla successione ai sensi degli artt. 548 e 585 cod.civ., essendo puramente titolare di un diritto ad un assegno vitalizio a condizione che godesse, trovandosi in vita l'altro coniuge, degli alimenti) possa sortire effetti sull'efficacia del testamento. La fattispecie non è infatti prevista tra quelle che implicano la revocazione. Analogamente si deve concludere per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio nota2.

Quanto all'operatività della revoca, una volta che siasi richiamata la funzione del testamento quale veicolo di una pluralità eterogenea di disposizioni, alcune soltanto di carattere attributivo, appare chiaro che la revoca non si attagli sempre e comunque ad ogni contenuto. Pur sottolineandosi che la revocazione può riguardare anche le eventuali disposizioni non patrimoniali, è tuttavia escluso che essa operi in materia di riconoscimento del figlio (art. 256 cod.civ), analogamente per quanto attiene alle eventuali dichiarazioni aventi natura confessoria. Infine non si reputa revocabile la riabilitazione dell'indegno nota3.

Note

nota1

Su questa tradizionale distinzione dei casi di revoca cfr. Azzariti- Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.546; D'Avanzo, Delle successioni, vol.II, Firenze, 1941, p.951.
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nota2

Analogamente Gangi, La successione testamentaria, vol.II, Milano, 1952, p.404. Si ritiene cioè che il principio generale della revocabilità del testamento si estenda anche alle disposizioni testamentarie di contenuto non patrimoniale, salvo che l'irrevocabilità delle stesse derivi in concreto dalla natura degli atti oggetto delle singole disposizioni: per questo motivo non potrebbero essere revocati né il riconoscimento di figlio naturale né la confessione di un debito contenuti in un testamento (Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, p.243).
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nota3

Così Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.470.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • D'AVANZO, Delle successioni, parte generale, Firenze, 1941
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954

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