Caratteri e natura giuridica della revoca (testamento)



L'atto di revoca deve anzitutto essere qualificato come avente natura negoziale. Gli effetti di esso promanano dalla volontà del disponente sia quando si tratti di revoca espressa sia quando venga in considerazione un'ipotesi di revoca tacita, esclusa ogni automatica considerazione della materialità dell'atto. Il punto sarà oggetto di specifica disamina ponendo sotto osservazione specifica la modalità tacita.

Dal punto di vista soggettivo si tratta inoltre di un negozio unilaterale (più specificamente unipersonalenota1), in quanto necessariamente proveniente da una sola persona. Non sarebbe pertanto ammissibile un accordo inteso a produrre gli effetti della revoca senza che si produca la violazione del divieto dei patti successori di cui all'art.458 cod.civ.. Si pensi all'accordo fra il testatore che avesse nominato erede un estraneo e l'erede legittimo (non riservatario) che viene alla successione soltanto in difetto di eredi testamentari. Tra l'altro una siffatta negoziazione verrebbe a contrastare con la libertà che vale a contraddistinguere la posizione del testatore anche in esito alla revoca (la quale ben potrebbe essa stessa venir posta nel nulla). Questa osservazione offre l'opportunità per ulteriormente qualificare la revoca come atto intrinsecamente revocabile, essendo appunto ammessa la revocazione della revocazione (dell'art. 681 cod.civ. ).

Gli effetti della revoca si producono non appena essa è perfezionata, nè a tal fine la stessa deve venir comunicata ad alcuno: si tratta di un negozio non recettizio come d'altronde è tale il testamento.

Quanto alla forma, secondo l'opinione preferibile si tratta di un atto necessariamente connotato da un formalismo ad substantiam. Come si vedrà a tempo debito, le ipotesi di revoca c.d. tacita (artt. 682 , 684 , 685 , 686 cod.civ. ) non possono infatti porsi, quanto a natura giuridica, sullo stesso piano di quelle che sostanziano la revoca espressa (la quale deve necessariamente scaturire o da un testamento ovvero da apposito atto pubblico: art. 680 cod.civ.).

La revoca infine deve essere qualificata come atto a causa di morte. Non si tratta di un parere unanime. Secondo alcuni nota2 si tratterebbe piuttosto di un atto tra vivi. Infatti la revoca sarebbe immediatamente produttiva di effetti, valendo a porre nel nulla la precedente volontà testamentaria in maniera immediata (pur dovendosi osservare che l'atto revocato è per propria natura destinato invece ad assumere efficacia successivamente alla morte del disponente). Appare tuttavia più convincente la costruzione di chi fa leva sul collegamento negoziale che si istituisce tra testamento e revoca. Quest'ultima infatti è necessariamente connessa all'atto di ultima volontà del quale non potrebbe non condividere la natura, valendo pur sempre come atto contrario in grado di incidere sul fenomeno della successione a causa di morte, determinando una diversa configurazione della delazione nota3. L'accoglimento di quest'ultima impostazione non è senza conseguenze giuridiche rilevanti: si pensi all'applicabilità alla revoca delle regole proprie del testamento quanto ai requisiti afferenti alla capacità, alla disciplina della condizione impossibile ed illecita. Il tema verrà analizzato più specificamente.

Note

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Nonchèpersonalissimo, come risulta dallo stesso tenore letterale dell'art. 680 cod.civ., ai sensi del quale il testatore deve fare personalmente la dichiarazione di revoca. Ne segue l'inammissibilità sia della rappresentanza, sia dell'ambasceria. Nè a diversa soluzione conduce l'osservazione secondo la quale sarebbe configurabile il conferimento di procura allo scopo di procedere all'alienazione della cosa legata, evento che integra gli estremi della revoca tacita. Prescindendo dall'osservazione in base alla quale la procura riguarda il negozio di alienazione e non il negozio di revoca (Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1982, p.544) occorre considerare la disomogenea natura giuridica tra revoca espressa e revoca tacita (non avente carattere negoziale). In particolare - Capozzi, cit., p. 547 - il ritiro del testamento segreto è un atto giuridico in senso stretto essendo sufficiente la volontà di ritirare il testamento, non necessitando la volontà di revocare. Le altre ipotesi, invece (testamento posteriore, distruzione testamento olografo, alienazione o trasformazione della cosa legata) rientrano nella figura del negozio presunto, ovvero che ammette la prova contraria (Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1964, pp. 142-143)
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nota2

Assai dibattuta è la questione inerente alla natura giuridica della revoca del testamento. V'è chi (D'Avanzo, Delle successioni, vol.II, Firenze, 1941, p.949; Cicu, Testamento, Milano, 1969, p.143 e Capozzi, cit. p.544) ritiene che essa debba qualificarsi come atto mortis causa in relazione al fatto che l'atto produce effetti al momento della morte, impedendo o modificando la successione testamentaria, ovvero in quanto negozio di secondo grado rispetto al testamento, del quale pertanto condividerebbe la natura giuridica. In senso contrario, si può obiettare che la revoca, ivi compresa quella contenuta in un testamento, ha una efficacia attuale ed immediata, pur riferendosi ad un atto i cui effetti sono differiti al momento della morte del de cuius. Essa dovrebbe pertanto sempre qualificarsi come atto inter vivos (in questo senso Giampetraglia, La revoca testamentaria, in Successioni e donazioni, vol.I, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.1276; Azzariti, Successioni e donazioni, Padova, 1982, p.582; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1952, p.341, Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, p.74. ).
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nota3

nota4

Cicu, cit., p. 144; Allara, La revocazione delle disposizioni testamentarie, Torino, 1951, p.110 ss.; Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p. 21.
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Bibliografia

  • ALLARA, La revocazione delle disposizioni testamentarie: corso di diritto civile, Torino, 1951
  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • D’AVANZO, Delle successioni, parte generale, Firenze, 1941
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GIAMPETRAGLIA, La revoca testamentaria, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1965

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