Revoca espressa del testamento



La revoca espressa del testamento consiste nell'atto negoziale non recettizio (Cass. Civ. Sez. II, 1964/86) a forma vincolata a mezzo del quale un soggetto esprime l'intento di porre nel nulla totalmente o parzialmente una propria precedente disposizione di ultima volontà (art. 680 cod.civ.). Essa può venire attuata in due forme: mediante un nuovo testamento (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 22983/2013, con l'avvertenza che tale atto di ultima volontà potrebbe anche limitarsi a contenere solo la dichiarazione di revoca) ovvero in forza di un atto pubblico ricevuto da notaio in presenza di due testimoni.

Cosa dire del caso in cui venga espressamente revocato un testamento pubblico semplicemente riproduttivo di un precedente testamento olografo? Al riguardo è stato deciso (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 17267/12) che, una vota accertata tale natura (dunque non essendovi differenza di contenuto tra i due atti), sia possibile concludere nel senso che la revoca si estenda anche al testamento antecedente (anche se non espressamente citato nell'atto di revoca espressa).

Disputata è la natura giuridica dell'istituto in esame. Sono state in proposito sostenute tutte le tesi, da quella che riconduce la revoca agli atti mortis causa nota1 a quella secondo la quale si tratterebbe comunque di un atto tra vivi nota2 , passando per la teorica eclettica, secondo la quale la revoca sarebbe atto mortis causa se contenuta in un testamento, atto inter vivos se effettuata con apposito atto pubblico nota3 .

I fautori della prima tra le riferite impostazioni sostengono che il collegamento negoziale intercorrente tra la revoca ed il testamento
precedente importi la qualificazione della revoca come atto a causa di morte, coloro che sostengono l'ultima si fondano invece sul modo di disporre dell'art. 680 cod.civ., che riferisce della possibilità di utilizzare sia il testamento, sia apposito atto notarile pubblico.
Quest'ultima costruzione appare indubbiamente la meno convincente: non si può ritenere che la qualificazione dell'elemento causale sia fatta dipendere dalla forma. In aggiunta si può altresì osservare che il testamento costituisce il veicolo per dare ingresso non soltanto a tipiche disposizioni mortis causa (istituzione d'erede, legato), ma anche a ulteriori disposizioni non patrimoniali, per lo più non aventi valenza negoziale (si pensi alla nomina di tutore, al riconoscimento di figlio naturale). A favore della tesi dell'atto inter vivos è stato rilevato che la revoca, a differenza del testamento, produce effetti
giuridici immediati, non differiti al tempo della morte del disponente come invece accade per le disposizioni mortis causa Cass. Civ. Sez. II, 3505/58).Prevale comunque tra gli interpreti la prima costruzione, secondo la quale la revoca possiede natura di atto mortis causa .

La questione della natura giuridica della revoca rileva ai fini della disciplina ad essa applicabile. Prescindendo dai requisiti afferenti alla forma, ciò che sarà oggetto di separata disamina in tema di revoca mediante atto pubblico notarile, si pensi alla capacità di agire. E' conforme a logica sostenere la coincidenza tra capacità di fare testamento e capacità di farne revoca. Affermando la natura di atto a causa di morte della revoca ne scaturirà l'applicazione del più specifico art. 591 cod.civ. e non già della norma generale di cui all'art. 428 cod.civ. Non sarà, in particolare, necessario dar conto del grave pregiudizio per l'autore ai fini dell'annullabilità dell'atto nota4 .

Analogamente si può riferire per quanto attiene alla residua normativa sostanziale. Si pensi alla disciplina dettata in tema di condizione impossibile ed illecita (che nel testamento vitiatur sed non vitiat, salvo che venga in esame un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 634 cod.civ.), all'eventuale causa di nullità ex art. 458 cod.civ. (patto successorio rinunziativo) scaturente dall'accordo preliminare in ottemperanza del quale sia stata successivamente perfezionata la rinunzia, alla configurabilità delle ipotesi di incapacità giuridica speciale (artt. 596, 597 , 598 cod.civ.) in riferimento ai soggetti che in fatto traggano beneficio, seppure indirettamente, dall'atto abdicativo. Le stesse osservazioni possono essere ripetute per la nullità che scaturirebbe dall'art. 583 cod.civ. da una revoca fatta da due o più persone nel medesimo atto con disposizione reciprocanota5 .

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.555; Talamanca, Successione testamentaria, in Comm. cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p.10; Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.142; Allara, Il testamento, Padova, 1936, p.115.
top1

nota2

Azzariti-Martinez, Successione per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.563; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p.341; D'Amico, voce Revoca delle disposizioni testamentarie, in Enc.dir., vol.XL, 1990, p.236.
top2

nota3

Così Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.III, Milano, 1963, p.382.
top3

nota4

Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.473.
top4

nota5

Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, t.2, Milano, 2000, p.820.
top5

Bibliografia

  • ALLARA, Il testamento: il testatore: la volontà testamentaria e la sua manifestazione, Padova, 1936
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • D'AMICO, Revoca delle disposizioni testamentarie, Enciclopedia del diritto, XL, 1990
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Revoca espressa del testamento"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti