Normativa applicabile al negozio testamentario



Al testamento fanno riferimento le numerose norme di cui al titolo III del libro II del codice civile. Ciò non impedisce che l'interprete si trovi di volta in volta di fronte a lacune per le quali si palesa l'esigenza di utilizzare la disciplina prevista in materia di contratto.

E' possibile o meno questa operazione ermeneutica? La risposta positiva che per lo più viene data al quesito lascia aperta l'ulteriore questione circa un'applicazione diretta o per analogia. Al riguardo occorre rammentare che l'art.1324 cod.civ. vale unicamente a rendere possibile in via diretta agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale le norme che regolano i contratti, previa valutazione di compatibilità. Proprio il letterale tenore della disposizione rende perplessi circa l'eventuale estensione del disposto ai negozi a causa di morte nota1. Ciò tuttavia non impedisce che alla norma non possa farsi ricorso in via di interpretazione analogica nota2.

Sulla scorta di queste notazioni risulta praticabile una distinzione delle norme sul contratto in genere ai fini dell'applicazione al negozio testamentario. Un primo gruppo di disposizioni si palesa inapplicabile. Ne è infatti manifesta l'incompatibilità rispetto al testamento. Tale l'intera disciplina della formazione della volontà comune (incontro tra proposta ed accettazione), quella che dispone degli effetti del contratto (i quali non possono non divergere profondamente rispetto a quelli dell'atto di ultima volontà). Ancora si pensi all'inammissibilità della rappresentanza volontaria e legale, stante la natura di atto personalissimo del negozio testamentario. Priva di senso sarebbe ogni questione relativa all'applicazione di istituti quali il contratto a favore di terzo, delle patologie della risoluzione o della rescissione (che presuppongono anomalie genetiche o funzionali di un sinallagma che nel testamento non esiste) nota3. Un secondo gruppo di norme è parimenti inapplicabile, ma per la diversa ragione dell'esistenza in materia testamentaria di una apposita disciplina. Così è per la forma, per i vizi della volontà, per l'apposizione di elementi accidentali, dovendosi rilevare come il modo rinvenga la propria compiuta ambientazione proprio nel libro II.

Infine un'ultima serie di regole appaiono applicabili, seppure soltanto analogicamente, al negozio testamentario. Si pensi all'art. 1325 cod.civ. che generalmente enunzia gli elementi essenziali, valevoli per ogni atto avente natura negoziale, all'art. 1346 cod.civ. che altrettanto generalmente pone i caratteri dell'oggetto dell'atto nonchè le successive disposizioni che meglio mettono a fuoco tali requisiti con riferimento alla possibilità (art.1347 cod.civ. ) ed alla futurità (art.1348 cod.civ. ). Per quanto attiene agli elementi accidentali, prescindendo dalle specifiche disposizioni dettate (artt. 634 , 635 cod.civ.), nulla osta perchè possa farsi riferimento al generale principio della retroattività degli effetti di cui all'art.1360 cod.civ. , alla finzione di avveramento di cui all'art.1359 cod.civ. . Ancora non si può escludere che il testatore abbia previsto una penale a carico di un erede o di un legatario gravato da un onere (art.1382 cod.civ. ).

Cosa riferire per le norme dettate dal codice civile in riferimento all'interpretazione del contratto? E' applicabile al testamento la simulazione? Una breve disamina di tali questioni sarà condotta separatamente.

Note

nota1

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.233; Bigliazzi Geri, Il testamento. Profilo negoziale dell'atto, Milano, 1976, p.176 reputano invece che l'art. 1324 cod.civ. vada letto estensivamente in modo da comprendere anche i negozi a causa di morte, nei limiti peraltro della compatibilità delle norme previste in materia di contratto con la struttura peculiare dei negozi mortis causa.
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nota2

Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.63; Carresi, Il contratto, in Tratt.dir.civ. e comm., dir.da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1987, p.119; Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, pp.169-170. Saranno conseguentemente inapplicabili le norme aventi carattere eccezionale.
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nota3

Grassetti, voce Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa, in N.mo Dig.it., p.907.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, Il testamento. Profilo negoziale dell' atto, 1976
  • CARRESI, Il contratto, Milano, Tratt. dir.civ. dir da Cicu-Messineo cont. Mengoni, 1987
  • GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954
  • GRASSETTI, Interpretazione dei negozi giuridici "inter vivos", Torino, N.sso Dig. it., VIII, 1962
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970

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