Trascrizione della cessione dei beni ai creditori



Quando la cessione dei beni ai creditori ha ad oggetto beni mobili registrati o beni immobili, è assoggettata alla formalità della trascrizione ai sensi degli artt. 2649  e 2687 cod.civ. (nel primo caso presso la Conservatoria RR.II., nel secondo presso gli opportuni registri: P.R.A., registro navale, registro aeronautico).

Gli effetti dell'esecuzione della formalità pubblicitaria sono descritti dal II° comma dell'art. 2649 cod.civ. . Le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore non hanno effetto se eseguite dopo che la cessione è stata eseguita.

Secondo un'opinione la trascrizione della cessione costituirebbe un elemento indispensabile ai fini dell'insorgenza del vincolo reale di indisponibilità su quanto oggetto della cessio bonorum. Anteriormente l'efficacia sarebbe invece meramente interna tra debitore e creditori nota1.

Non si può a questo riguardo far altro se non richiamare il problema più generale della natura degli effetti del vincolo di indisponibilità generato dalla figura in esame. A ben vedere la questione si risolve facendosi riferimento alla nozione di opponibilità propria del meccanismo della trascrizione, senza che vi sia bisogno di escogitare ulteriori costruzioninota2 . La cessione non trascritta è inopponibile ai successivi aventi causa dal debitore. La cessione assoggettata a trascrizione pone invece i creditori in  grado di prevalere sui successivi aventi causa dal debitore.

Come deve essere effettuata la formalità di trascrizione?

Per quanto attiene al soggetto a favore del quale viene presa, è possibile osservare che la massa dei creditori non possiede una soggettività distinta da ogni singolo creditore. Ne segue che non potrà non farsi indicazione di tutti i nominativi dei singoli creditori. Si aggiunga inoltre il fatto che è sempre possibile che alla cessio bonorum facciano adesione creditori ulteriori rispetto a quelli originari  (cfr. art. 1981 cod.civ. ).

Per quanto attiene invece al soggetto contro il quale viene assunta, cioè il debitore, ci si domanda se questo valga anche per il successivo atto di disposizione, mediante il quale i creditori alienano a terzi i beni per soddisfarsi sul ricavato.  Stante il difetto di efficacia traslativa della cessione, che si sostanzia nel conferimento di un incarico ai creditori, appare logico che la formalità intervenga contro il debitore originario, rimasto proprietario del bene anche in esito alla cessio bonorum. Il trasferimento del diritto ha luogo infatti tra debitore e terzo acquirentenota3 .

Note

nota1

L. Ferri, Della trascrizione immobiliare, in Comm.cod.civ. a cura di Scioloja e Branca, Bologna-Roma, 1977, p.25
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nota2

In questo senso Triola, Della tutela dei diritti. La trascrizione, in Trattato di dir.priv., dir. da Bessone, vol.IX, Torino, 2000, p.146.
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nota3

E' questa l'opinione prevalente in dottrina: cfr. Ghidini, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1956, p.136 e Sotgia, La cessione dei beni ai creditori , in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.IX, Torino, 1957, p.52. Altri (Gentile, La trascrizione immobiliare, Napoli, 1957, p.419 e Mastrocinque, La trascrizione. Commento agli artt.22643-2696 del codice civile, Roma, 1963, p.289), invece, sul presupposto che i creditori cessionari agiscano iure proprio, prospettano la necessità che gli atti di trasferimento siano trascritti contro i creditori cessionari: la trascrizione in questi casi sarebbe prevista solo per garantire la continuità delle trascrizioni ex art.2650 cod.civ. . 
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Bibliografia

  • FERRI, ZANELLI, Della trascrizione (Artt.2643-2696), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXI, 1977
  • GENTILE, La trascrizione immobiliare, Napoli, 1957
  • GHIDINI, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1956
  • MASTROCINQUE, La trascrizione, Roma, 1963
  • SOTGIA, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, IX, 1957
  • TRIOLA, Della tutela dei diritti. La trascrizione, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Bessone, IX, 2000

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